GUIDA EUROPEA DI BUONA CONDOTTA PER LE OPERAZIONI DI ASSICURAZIONE SU INTERNET
DEFINIZIONI
   
Comunicazione commerciale: Qualsiasi forma di comunicazione destinata, direttamente o indirettamente, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di una persona che esercita attività commerciale, industriale, artigianale o una libera professione.
Condizioni Generali Insieme di clausole contrattuali, generalmente predisposte unilateralmente dal professionista mediante moduli o formulari, con le quali si intende descrivere e delimitare la garanzia assicurativa prevista dal contratto.
Condizioni Particolari Insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle condizioni generali.
Consumatore Per consumatore si intende qualsiasi persona fisica, residente nel territorio dell'Unione Europea, che agisca per fini che non rientrano nella sua attività imprenditoriale o professionale.
Contratto di assicurazione “on line”: Il contratto di assicurazione stipulato con qualunque mezzo organizzato che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, impieghi esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza per tutte le fasi preliminari alla stipulazione del contratto, compresa la stipulazione medesima.
Cookie Letteralmente “biscotto”. Si tratta di un programma inviato da un server internet al browser di un computer; il cookie è in grado di registrare i comportamenti dell’utente sul web (per esempio quali siti sono stati visitati o quali acquisti sono stati effettuati); questi dati vengono spediti al web server. Molti browser possono segnalare l’arrivo del cookie e decidere se accettarli o respingerli, a seconda delle indicazioni che vengono fornite dall’utente.
Dati a carattere personale: Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.
Decorrenza della garanzia: Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.
Disdetta Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.
Estensione territoriale Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Franchigia/scoperto: Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.
Indennizzo: Somma dovuta dall’assicuratore a titolo di riparazione del danno subito da un proprio assicurato a seguito di un sinistro.
Link ipertestuale: Collegamento che consente all’utente di spostarsi da un documento all’altro della rete ipertestuale costituita dal World Wide Web.
Premio: Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato). Il premio versato dal contraente si compone di diversi elementi: il premio puro, i caricamenti, le imposte. Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo.
Rischi esclusi: Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall’assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Le esclusioni possono dipendere da circostanze diverse, riguardanti la causa dell’evento dannoso ( ad esempio, nell’assicurazione incendio, l’esclusione dell’incendio provocato da atti di guerra), il tipo di danno che ne è derivato (ad esempio, nell’assicurazione incendio, i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici), il tempo od il luogo in cui il sinistro si è verificato, ecc..
Rischi Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è l’elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l’impegno dell’assicuratore di corrispondere. Il rischio è l’elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l’impegno dell’assicuratore di corrispondere un risarcimento
Sinistro: Il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia (ad esempio, in una polizza contro gli incendi, il sinistro è rappresentato dall’incendio che colpisce la cosa assicurata).