| GUIDA EUROPEA DI BUONA CONDOTTA PER LE OPERAZIONI DI ASSICURAZIONE SU INTERNET | |
| DEFINIZIONI | |
| Comunicazione commerciale: | Qualsiasi forma di comunicazione destinata, direttamente o indirettamente, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di una persona che esercita attività commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. |
| Condizioni Generali | Insieme di clausole contrattuali, generalmente predisposte unilateralmente dal professionista mediante moduli o formulari, con le quali si intende descrivere e delimitare la garanzia assicurativa prevista dal contratto. |
| Condizioni Particolari | Insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle condizioni generali. |
| Consumatore | Per consumatore si intende qualsiasi persona fisica, residente nel territorio dell'Unione Europea, che agisca per fini che non rientrano nella sua attività imprenditoriale o professionale. |
| Contratto di assicurazione “on line”: | Il contratto di assicurazione stipulato con qualunque mezzo organizzato che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, impieghi esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza per tutte le fasi preliminari alla stipulazione del contratto, compresa la stipulazione medesima. |
| Cookie | Letteralmente “biscotto”. Si tratta di un programma inviato da un server internet al browser di un computer; il cookie è in grado di registrare i comportamenti dell’utente sul web (per esempio quali siti sono stati visitati o quali acquisti sono stati effettuati); questi dati vengono spediti al web server. Molti browser possono segnalare l’arrivo del cookie e decidere se accettarli o respingerli, a seconda delle indicazioni che vengono fornite dall’utente. |
| Dati a carattere personale: | Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale. |
| Decorrenza della garanzia: | Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace. |
| Disdetta | Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione. |
| Estensione territoriale | Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante. |
| Franchigia/scoperto: | Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori. |
| Indennizzo: | Somma dovuta dall’assicuratore a titolo di riparazione del danno subito da un proprio assicurato a seguito di un sinistro. |
| Link ipertestuale: | Collegamento che consente all’utente di spostarsi da un documento all’altro della rete ipertestuale costituita dal World Wide Web. |
| Premio: | Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato). Il premio versato dal contraente si compone di diversi elementi: il premio puro, i caricamenti, le imposte. Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo. |
| Rischi esclusi: | Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall’assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Le esclusioni possono dipendere da circostanze diverse, riguardanti la causa dell’evento dannoso ( ad esempio, nell’assicurazione incendio, l’esclusione dell’incendio provocato da atti di guerra), il tipo di danno che ne è derivato (ad esempio, nell’assicurazione incendio, i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici), il tempo od il luogo in cui il sinistro si è verificato, ecc.. |
| Rischi | Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è l’elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l’impegno dell’assicuratore di corrispondere. Il rischio è l’elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l’impegno dell’assicuratore di corrispondere un risarcimento |
| Sinistro: | Il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia (ad esempio, in una polizza contro gli incendi, il sinistro è rappresentato dall’incendio che colpisce la cosa assicurata). |