- Tenere presente che esiste la possibilità
di entrare in contatto con operatori non regolarmente abilitati.
Pertanto in caso di dubbio circa l’effettiva identità
dell’impresa è possibile:
• Telefonare all’Isvap (06/42313.1) chiedendo
del servizio assicurazione persone per informazioni sulle
imprese vita, oppure del servizio assicurazione danni per
informazioni sulle imprese che esercitano i rami danni;
• Consultare
nel sito www.isvap.it gli elenchi delle imprese italiane ed
estere ammesse a operare in Italia. Tali elenchi hanno
finalità puramente informativa e non assolvono la funzione
di pubblicità legale, che resta propria della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
- Evitare di stipulare
polizze con imprese estere non ammesse all’esercizio
dell’attività in Italia; si può rischiare di acquistare
coperture non conformi alle disposizioni di leggi nazionali,
soprattutto a quelle che regolano la responsabilità civile
auto, e di infrangere, senza volerlo, norme fiscali o
assicurative.
- Leggere attentamente,
prima di stipulare qualsiasi contratto, la nota informativa
disponibile sul sito, che fornisce indicazioni sull’impresa
e sul prodotto. La nota informativa deve essere trasmessa
all’impresa, prima della conclusione del contratto , su
carta o in formato elettronico immagazzinabile su supporto
duraturo (floppy-disk, cd, disco rigido del computer).
- Controllare nella nota informativa
quale è la legge applicabile al contratto, vale a
dire la legge che ogni giudice, indipendentemente dal fatto
di essere italiano e straniero, applicherà in caso di controversia.
Se la legge non è quella italiana e non si
conosce bene quella straniera che l’impresa propone di
scegliere, si possono incontrare maggiori difficoltà
nell’affrontare un eventuale contenzioso. L’Isvap è
competente a esaminare i reclami degli assicuratori solo se
la legge applicabile al contratto è quella italiana.
- Tenere presente che
esiste la possibilità, in caso di controversia con una
compagnia estera, che la competenza legale sia attribuita a
un giudice straniero, con la conseguenza di dover sostenere
maggiori disagi connessi allo svolgimento del giudizio
all’estero.
- Controllare attentamente
qual è il momento di decorrenza della copertura
assicurativa. E ricordare che il contratto deve essere
comunque sempre consegnato su carta.
- Tenere presente che per
le assicurazioni Rc auto, oltre al contratto, devono essere
rilasciati dall’impresa, in originale, il contrassegno e il
certificato assicurativo entro 5 giorni dal pagamento del
premio. In attesa di ricevere i documenti, per evitare
contravvenzioni, occorre applicare sul veicolo la ricevuta
di pagamento del premio che l’assicuratore è obbligato a
rilasciare subito.
- Se si contatta il sito
di un agente o di un broker verificare sul web gli estremi
della usa iscrizione all’albo agenti o all’albo broker. In
caso di dubbio telefonare all’Isvap (06/42133.1 sezioni
Agenti o sezione Mediatori di assicurazione).
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